Art. 7.
(Risorse finanziarie).

      1. Gli enti locali sono autorizzati ad avvalersi delle somme raccolte da persone o da enti privati e finalizzate a interventi per la sicurezza scolastica.
      2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, lettere da a) a f), della presente legge, nonché per la realizzazione degli altri interventi di tutela della sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2007, un fondo per gli interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Alla ripartizione

 

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delle risorse del fondo si provvede secondo le modalità previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.